Vidimazione registro Associazioni di Volontariato

Uffici: Segreteria, Ufficio Relazioni con il Pubblico e Sviluppo Economico

Con la Legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002 "Norme per la valorizzazione delle Associazioni di promozione sociale", la Regione Emilia-Romagna:

Riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale.
Favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività
Istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale a cui possono iscriversi le associazioni che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale e sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
Il Codice del Terzo settore, approvato con Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, all'articolo 4, indica quali sono gli enti del Terzo settore: "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, [...] costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore."

Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)

Il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) ha previsto l'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, all'interno del quale sono comprese le Associazioni di promozione sociale.
L'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato ed è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dal Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 meglio noto come "Codice del Terzo settore".

Vidimazione dei Registri delle Associazioni

La vidimazione dei registri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione è di competenza del Segretario Generale del Comune in cui ha sede legale l'Associazione.

La richiesta va presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico compilando l'apposito modulo.
  • Ufficio Relazioni con il Pubblico Gabriele Corsini

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    0516862610
    g.corsini@comune.pievedicento.bo.it

Modulistica

  • Modulo vidimazione registro soci

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