L.R. 20 aprile 2018, n. 4, così come modificata dalla L.R. 27 dicembre 2008, n. 24 e dalla L.R. 29 dicembre 2020, n. 11, D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16/01/2008 n. 4 e s.m.i.
La VIA, in linea di massima, consiste nella descrizione e nella valutazione degli effetti di un progetto, che può essere tanto pubblico quanto privato, su una serie di fattori ambientali. Il progetto può essere relativo a nuove opere o anche a modificazioni sostanziali di opere esistenti che incrementino significativamente l'impatto. La VIA, centrata sull'impatto dell'opera nelle sue diverse esplicazioni, è autonoma rispetto ad ulteriori valutazioni svolte nell'ambito delle discipline di settore, prevalentemente mirate a regolare singoli profili inerenti all'esercizio di determinate attività.
La VIA costituisce «presupposto o parte integrante» del procedimento di autorizzazione o approvazione per i progetti di opere ed interventi ad essa soggetti.
Il comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli allegati A.3 e B.3 della L.R. n. 4/2018 e s.m.i. e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli allegati A.3 e B.3.