In base alle disposizioni contenute nella legge della Regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19, è consentita la dispersione delle ceneri, ove vi sia stata volontà espressa del defunto, manifestata nelle stesse forme della volontà di essere cremato, ovvero:
- disposizione testamentaria
- dichiarazione del coniuge o dei parenti di primo grado (in caso di pluralità è necessaria la sottoscrizione di tutti).
La dispersione delle ceneri può avvenire nei luoghi di seguito elencati:
- in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri;
- in mare, nei laghi e nei fiumi nei tratti liberi da natanti;
- in aree private, purché all'aperto. In tale ipotesi è necessario il consenso dei proprietari
La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati.
La domanda di autorizzazione alla dispersione delle ceneri va presentata all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.