La dichiarazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall'art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59, come convertito dalla legge 18/05/1978 n. 191.
La finalità di tale adempimento è quella di consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di essere a conoscenza dei dati delle persone che utilizzano un determinato fabbricato che, a vario titolo, può essergli stato ceduto in uso.
L'obbligo di comunicazione di cessione fabbricato rimane in vigore solo nei seguenti casi:
- nel caso di ospitalità (uso gratuito) di un cittadino extracomunitario per un tempo superiore a 30 giorni;
- quando la compravendita o la locazione o il comodato d'uso riguardi un cittadino extracomunitario.
- La comunicazione deve essere presentata dal proprietario o da chi concede l'uso esclusivo di un fabbricato (appartamento, negozio o altro locale) o di parte di esso.
La comunicazione di cessione fabbricato deve essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
consegnata, in triplice copia, presso l'URP, che ne rilascia una copia timbrata per ricevuta.
In caso di cessionario comunitario:
- si consiglia di allegare copia del documento di identità del cessionario per evitare errori nella comprensione dei dati indicati nella denuncia.
In caso di cessionario non comunitario: (in alternativa):
- 1 copia del documento di soggiorno in corso di validità (es. permesso o carta di soggiorno) accompagnato dall'esibizione dell'originale;
- 1 copia del documento di soggiorno scaduto e della documentazione di richiesta di rinnovo, nonché del passaporto, accompagnati dall'esibizione degli originali;
- in assenza del documento di soggiorno: 1 copia del passaporto con visto di soggiorno valido al momento di presentazione della denuncia, accompagnato dall'esibizione dell'originale. La copia del passaporto deve comprendere la copertina, le pagine con i dati identificativi e le pagine recanti il visto valido.
La comunicazione di cessione fabbricato deve essere fatta entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, pena l'applicazione di sanzioni amministrative (da € 103 a € 1549).
Le violazioni sono accertate dagli organi di polizia giudiziaria o dalla Polizia Locale in cui si trova l'immobile.