È la dichiarazione, prevista dal D.P.R. n. 445/2000, che
sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
Non deve essere autenticata o sottoscritta dal pubblico ufficiale e non necessita di marca da bollo.
I cittadini italiani, dell'Unione Europea e cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia (relativamente a stati, qualità personali e fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica) possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Non è possibile autocertificare:
- certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e di brevetti
- documentazione inerente attività giudiziaria.
In questi casi è necessario presentare la documentazione prevista dalle apposite norme.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
ACCEDERE AL SERVIZIOSulla
piattaforma ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), nella sezione dedicata ai cittadini, è possibile consultare i propri dati anagrafici e stampare l'autocertificazione con i dati relativi a: nascita, stato civile, cittadinanza, stato di famiglia, residenza, esistenza in vita, documento di identità.
Per accedere a
ANPR occorrono le credenziali Spid oppure la CIE o CNS