La richiesta di accesso agli atti, accompagnata da documento d'identità del richiedente, deve essere inoltrata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico tramite:
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato informalmente con istanza anche solo verbale presso l'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente o anche per il tramite dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. L'interessato dovrà far constare la propria identità, ed eventualmente i propri poteri rappresentativi, dovrà indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi che ne consentano l'individuazione, nonché specificare, o ove occorra comprovare, l'interesse connesso all'oggetto della richiesta.
Sulla richiesta l'ufficio si pronuncia, se possibile, immediatamente e senza formalità.
Qualora non sia possibile l'accoglimento dell'istanza informale, o sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento, sull'esistenza dei controinteressati, il richiedente è invitato a presentare domanda formale secondo quanto sopra già illustrato.
L'estrazione delle copie è subordinata al pagamento del solo costo di riproduzione come determinato dall'Ente; quando vengano invece richieste copie autentiche, queste saranno rilasciate con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo, se prescritto, e con la corresponsione dei diritti di segreteria, se ed in quanto dovuti per legge o regolamento. Le eventuali spese di spedizione sono a carico del richiedente.